L’ISEE tiene conto del reddito complessivo di una famiglia, nonché di altri fattori socio-economici. Cosa si intende per “componente aggregato”?
Una recente circolare dell’INPS ha delineato nuove linee guida per il calcolo dei componenti aggregati ai fini dell’ISEE, il cui impatto sarà significativo per molte famiglie italiane. Scopriamo insieme cosa si intende per “componente aggregato“, proprio ai fini del calcolo dell’ISEE.
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rappresenta uno strumento fondamentale per valutare la situazione economica di una famiglia e determinare l’accesso a una vasta gamma di servizi e agevolazioni sociali in Italia. Negli ultimi anni, l’ISEE ha assunto un ruolo sempre più centrale nel sistema welfare del paese, influenzando direttamente la vita quotidiana di milioni di cittadini.
L’ISEE è un indicatore che tiene conto del reddito complessivo di una famiglia, nonché di altri fattori socio-economici, come la composizione del nucleo familiare, la presenza di eventuali disabilità e il possesso di beni immobili. È l’INPS a calcolarlo. Serve a determinare l’idoneità di un individuo o di una famiglia a beneficiare di sussidi, agevolazioni fiscali, contributi per l’istruzione e l’assistenza sanitaria. E molto altro ancora.
Il calcolo tiene conto di diversi elementi, tra cui il reddito complessivo, la composizione del nucleo familiare e il valore degli immobili. L’ISEE svolge un ruolo cruciale nel garantire un accesso equo ai servizi sociali. Ebbene, queste nuove linee guida mirano a garantire una maggiore equità nel calcolo dell’ISEE, considerando la situazione complessiva delle famiglie e prendendo in considerazione le specifiche circostanze che possono influenzare il fabbisogno di sostegno economico e sociale.
Tuttavia, è fondamentale che i cittadini siano informati in modo chiaro e completo su queste disposizioni al fine di garantire una corretta applicazione e una piena comprensione dei loro diritti e doveri.
Significato di componente aggregato ai fini ISEE
Secondo le nuove disposizioni, si considera come “componente aggregato” il genitore, anche se non convivente e non ha a carico il figlio. Questa normativa si applica a tutte le richieste di sussidio, bonus o agevolazioni che coinvolgono il figlio, a meno che non ricorrano specifiche eccezioni.
Tra le eccezioni vi sono i casi in cui il genitore sia coniugato con una persona diversa dall’altro genitore, ha figli con una persona diversa dall’altro genitore, è stato stabilito il versamento di assegni periodici per il mantenimento dei figli da parte dell’autorità giudiziaria, è stata esclusa dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, oppure è stata accertata l’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
È importante sottolineare che questa disposizione del componente aggregato si applica anche per l’erogazione dell’ADI, l’assegno di disoccupazione. Inoltre, viene introdotta un’ulteriore esclusione per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni sociosanitarie: in caso di disabilità, il reddito del componente disabile non viene incluso nel calcolo dell’ISEE per determinare l’accesso alle prestazioni sociosanitarie.